Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4, che disciplina le professioni non regolamentate. La legge coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
I registri AINI
Come da disposizioni della Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013 (G.U.n.22 26 Gennaio 2013),
L’Associazione AINI ha istituito due Registri:
- “Naturopati Specializzati in Naturopatia per l’Infanzia” (riproducendo fotocopia dell’Attestato di formazione in Naturopatia con monte ore minimo di 1200 ore).
- “Educatori Esperti in Naturopatia per l’Infanzia” (riproducendo copia del titolo di laurea in pedagogia, scienze dell’educazione o della formazione).
Per iscriversi al RINI (Registro interno AINI): dopo aver concluso il percorso, l’Aspirante Socio deve superare un test scritto di idoneità e un colloquio con il Presidente. Verserà o perfezionerà la quota associativa, per l’Anno in corso , diventando Associato Ordinario dell’AINI. VAI ALLA MODULISTICA
Professioni non regolamentate
In base all’articolo 1 di questa legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Autoregolamentazione volontaria
Secondo l’ art.6 la presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni.
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